E’ l’art. 2 del nuovo Codice della Crisi di Impresa che definisce chiaramente i concetti di crisi e di insolvenza.
La crisi dell’impresa si manifesta con “l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi 12 mesi”; l’imprenditore non è ancora insolvente ma ha pochissima liquidità.
L’insolvenza invece è lo stato dell’impresa che si manifesta “con inadempimenti o altri fatti esteriori i quali dimostrino che l’imprenditore non è proprio più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”.
L’imprenditore che vuole salvare la sua impresa dalla decozione deve dunque saper riconoscere i segnali della crisi prima di arrivare ad essere completamente insolvente e saper utilizzare gli strumenti forniti dal nuovo codice.
La crisi è infatti la probabilità di futura insolvenza e va riconosciuta velocemente prestando attenzione a precisi segnali.
Ma chi deve prestare attenzione ai segnali?
Sicuramente l’imprenditore organizzandosi in modo da non lasciare nulla al caso perché oggi il legislatore offre degli strumenti in più e anche molto validi.
Il riferimento normativo è l’art. 3 del Codice della crisi di impresa che prevede per l’imprenditore, ai fini di poter rilevare tempestivamente la crisi dell’impresa, di istituire un assetto organizzativo, amministrativo, contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa stessa tenendo conto che l’omissione delle dovute segnalazioni di allerta interna può diventare fonte di responsabilità; l’imprenditore deve sempre potersi rivolgere a professionisti qualificati ed esperti del settore non solo quando l’impresa versa già in stato di evidente difficoltà ma sin dall’inizio e ogni giorno per ogni decisione.
Quali sono i segnali?
- L’esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni, pari ad almeno la metà dell’ammontare mensile complessivo delle retribuzioni;
- L’esistenza di debiti verso i fornitori scaduti da almeno 90 giorni di ammontare superiore di quello di debiti non scaduti;
- L’esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e di altri intermediari finanziari che siano scadute da più di 60 giorni o che abbiano superato da almeno 60 giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualsiasi forma, purchè rappresentino complessivamente almeno il 5% del totale delle esposizioni;
- L’esistenza di una o più delle esposizioni debitorie nei confronti dei creditori pubblici qualificati (INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate).
Avv. Daniela Schiavone