Con il nuovo Codice della Crisi di Impresa, è mutato totalmente l’approccio del legislatore alla regolazione della crisi dell’impresa; la legge fallimentare del 1942, che ha nel tempo subito vari e molteplici interventi, era animata dal prevalente obiettivo della sollecita eliminazione dell’impresa insolvente dal mercato qualificando l’insolvente come fallito, con gravi conseguenze sul piano economico e sociale.
Negli anni, soprattutto dopo la pandemia e da ultimo con gli ultimi due interventi legislativi (d.l. n. 118/2021 e d. lgs. N. 83/2022), si assiste ad un totale cambiamento di prospettiva e l’impresa non è più da togliere dal mercato ma è da salvare, l’obiettivo diventa quindi la ristrutturazione del debito e dell’impresa stessa.
Il legislatore, al fine di conseguire tale risultato, pone innanzitutto l’attenzione su due concetti molto importanti definendo chiaramente, all’art. 2 del nuovo CCI, crisi e insolvenza:
- la crisi dell’impresa si manifesta con “l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi 12 mesi”; l’imprenditore non è ancora insolvente ma ha pochissima liquidità;
- l’insolvenza invece è lo stato dell’impresa che si manifesta “con inadempimenti o altri fatti esteriori i quali dimostrino che l’imprenditore non è proprio più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”.
A seconda dello stato in cui si trova, che potrebbe anche essere uno stato di pre-crisi, l’imprenditore ha a disposizione i nuovi strumenti per la regolazione della crisi della sua impresa, necessari per evitare la decozione; deve però saper riconoscere i segnali della crisi prima di arrivare ad essere completamente insolvente.
Il problema, a mio avviso e per la mia esperienza, a questo punto è che spesso l’imprenditore, soprattutto se medio/piccolo, non dispone dell’adeguata conoscenza dei nuovi strumenti normativi e poi difficilmente parla a terzi di crisi o pre crisi dell’azienda rivolgendosi all’avvocato quando l’azienda è totalmente decotta.
Credo infatti che l’imprenditore vada informato in merito al nuovo approccio del legislatore ed educato a riconoscere immediatamente lo stato di crisi per poter chiedere aiuto subito senza vergogna; solo così l’intento del legislatore può dirsi concretizzato.
Avv. Daniela Schiavone